IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista  la  legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente  alla
prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed
alle radioricezioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 1983, con il quale e'
stato  approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
   Vista la legge 21 giugno 1986,  n.  317,  per  l'attuazione  della
direttiva  n.  83/189/CEE  relativa alla procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni;
   Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, concernente
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
   Vista la legge 28 marzo 1991,  n.  109,  recante  disposizioni  in
materia   di  allacciamenti  e  collaudi  degli  impianti  telefonici
interni;
   Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che  approva
il  regolamento  recante  disposizioni  di  attuazione della predetta
legge 28 marzo 1991, n. 109;
   Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476,  concernente
l'attuazione  della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri  relative  alla  compatibilita'
elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/263/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri  relative  alle  apparecchiature  per
terminali di telecomunicazioni;
   Visto  il  parere  espresso  dal consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
   Sentito il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
GM/85768/4267DL del 28 dicembre 1994);
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
      a)  "apparecchiatura  terminale":  l'apparecchiatura   d'utente
destinata  ad  essere  collegata  direttamente o indirettamente ad un
punto terminale di  una  rete  pubblica  di  telecomunicazioni  o  ad
interfunzionare  con  essa  per  la trasmissione, il trattamento o la
ricezione  di  informazioni.  Il  collegamento puo' essere realizzato
mediante  un  sistema  cablato,  radio,  ottico   o   altro   sistema
elettromagnetico;
      b)  "punto  terminale  di  rete":  per  i  servizi  radiomobili
terrestri il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa
del gestore  pubblico,  cui  possono  collegarsi  le  apparecchiature
utilizzate dall'utente;
      c)  "impianto  mobile":  sistema  d'utente  costituito  da  una
apparecchiatura terminale nonche' da un adeguato sistema d'antenna  e
relativi accessori, collegati via radio ai punti terminali della rete
pubblica.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.